Cassazione. Niente accordo «omissivo» con il trasportato
Infermo senza cintura? L'ambulanza non parte
OBBLIGHI DI SICUREZZA. Il conducente deve imporre al paziente l'adozione. In caso di rifiuto il servizio può essere sospeso, eccetto maggiori rischi.
Il trasporto di persone in ambulanza deve avvenire solo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. In caso di lesioni riportate dal paziente, pertanto, il personale addetto al servizio risponde dei danni anche se il trasportato ha rifiutato espressamente di adottare gli accorgimenti necessari per un trasferimento sicuro. È inconcepibile, infatti, un «accordo del personale sanitario e dell'infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza».
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Cassazione con la sentenza 23851/2008 che ha accolto il ricorso di un paziente nei confronti del conducente di un'ambulanza e della struttura che gestisce il servizio. L'infortunato, affetto da tetraplegia, veniva regolarmente accompagnato da un'ambulanza in un'altra città, distante circa centocinquanta chilometri, per eseguire i controlli medici e le terapie necessarie.
Tuttavia, nel corso di uno di questi trasferimenti, a causa di una brusca frenata del conducente, il paziente e il familiare che gli era accanto, che non stavano utilizzando i presidi di sicurezza esistenti all'interno del veicolo, si sono infortunati riportando gravi lesioni personali.
Per questo motivo hanno chiesto al giudice di riconoscergli il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo però alle vittime la metà della colpa. Infatti, è emerso dall'istruttoria che il paziente non aveva volontariamente azionato alcuna misura di sicurezza presente sul veicolo così come la compagna che lo assisteva nel «noioso viaggio». Una circostanza che testimoniava una sorta di "consenso" alla circolazione in condizioni di insicurezza.
La questione è così approdata in Cassazione dove gli infortunati hanno contestato le conclusioni dei giudici di merito in relazione al riconoscimento del concorso di colpa delle vittime.
In particolare i ricorrenti hanno contestato il fatto che al trasporto oneroso di persone infermi con autoambulanza sia stata applicata la disciplina prevista per quello di cortesia.
La Cassazione ha accolto la domanda affermando che non è concepibile un consenso preventivo del trasportato alla possibile lesione derivante dalla circolazione in condizioni di insicurezza, «trattandosi di rinuncia a un diritto indisponibile».
Infatti, spiegano i giudici, il personale addetto all'ambulanza esercita un servizio «non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria» e ha l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del paziente. Gli incaricati del servizio, quindi, sono tenuti a imporre al trasportato l'adozione delle misure necessarie alla sua incolumità.
Nel caso di rifiuto del paziente di utilizzare le misure di sicurezza, pertanto, gli incaricati devono
sospendere il servizio, a meno che il mancato trasporto non si risolva in un rischio ancora più elevato per la salute dell'infermo.
Lo stesso discorso vale, infine, per l'accompagnatore, il quale deve prendere posto nella cabina di guida e non può viaggiare accanto al malato, e in situazioni di assoluta insicurezza, solo per rendere più piacevole il trasferimento. Infatti, conclude la Corte, il personale sanitario non deve «organizzare la dislocazione a bordo in funzione della riduzione della noiosità del viaggio» ma della sicurezza dei passeggeri.
29.09.2008
Questo il link:
http://www.medpress.it/rass_stampa/rstampa.php?id=1514



