A cura di La Stefi con la consulenza della Dott.ssa Marta Brescia giurista e docente di Legislazione Socio Sanitaria, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università Insubria di Como. In alcune occasioni, anche nel forum di Psicologia del sito Soccorritori, mi è capitato di assistere al confronto tra operatori su posizioni differenti, a riguardo di tematiche specifiche quali la competenza e la responsabilità.
In questo articolo affronteremo proprio questi argomenti con alcuni riferimenti da un punto di vista psicologico ma soprattutto secondo una nuova prospettiva, quella legale. La Dott.ssa Marta Brescia, già consulente per PsiemItalia, ci aiuterà a fare luce distinguendo i “secondo me” dagli aspetti giuridici, il buon senso da quanto prevede la giurisprudenza. In generale potremmo affermare che la competenza è indice di un “saper fare” e non il frutto di autoattribuzioni, nel senso di valutazioni arbitrarie del tipo: “io sono il più bravo”, “sono il migliore”, ma è quella condizione che deriva direttamente dall’acquisizione di conoscenze ottenute tramite percorsi formativi specifici che abbiano offerto contenuti adeguati, sia su un piano teorico che su quello pratico. La competenza è riconosciuta attraverso il conseguimento di un titolo di studio che abilita all’esercizio della professione, con l’acquisizione di un diploma che ha valore anche sul piano legale e non ha limiti di perfezionamento. Essa consente di svolgere con pertinenza compiti specifici dei quali siamo chiamati rispondere personalmente e con responsabilità. La responsabilità è a sua volta connessa ai concetti di: volontà e di libertà intesi come la possibilità di selezionare il comportamento ritenuto più idoneo e di attuarlo, secondo la propria coscienza ed il codice deontologico. L’operatore sanitario che avverte dentro di sé questi concetti trova in essi lo spunto per analizzare la propria condotta ed operare delle scelte ponderate ed allo stesso tempo, individuare il senso della propria appartenenza nella comunità. Tutto ciò richiede: un’attenzione rivolta prima di tutto verso sé stessi, un monitoraggio continuo delle proprie capacità, attitudini, desideri, bisogni e del proprio stato di benessere per poter tutti i giorni operare delle scelte che consentano uno sviluppo morale, psicologico, professionale e che giustifichino il livello di fiducia in sé stessi, assicurando che il proprio compito sia realizzato con equilibrio e maturità. Tra i bisogni fondamentali dell’uomo, lo psicologo Abraham Maslow indicava anche quello di “sicurezza”, inteso come necessità di sentirsi protetti e difesi, dal quale ne derivano altri tra i quali quello di “appartenenza”, ovvero la necessità di sentirsi accettati dagli altri, di scambiare con essi amicizia ed affetto. Ebbene, il paziente è la persona malata dal quale si giunge perché è bisognosa delle nostre cure, delle nostre attenzioni, delle nostre competenze. È nostra responsabilità dunque offrire quanto abbiamo acquisito senza dimenticare che il malato non va dall’operatore sanitario per l’operatore sanitario, ma ci va per sé stesso, perché lui è malato e “lui” è il soggetto. Mentre lavoriamo domandiamoci dunque: “Chi è il soggetto?”, se rispondiamo “Noi”, fermiamoci, qualcosa non va, in noi... È bene ricordare che la persona malata porta con sé bisogni che sono sicuramente di tipo fisico ma anche di tipo psicologico. Ha bisogno di non essere trattata come un “pezzo di carne”, costretta a subirsi conversazioni come se non fosse presente, ma come dicevamo ha bisogno di sentirsi al sicuro in “mani sicure”, e di continuare ad appartenere alla propria comunità anche se la condizione fisica è cambiata. Il suo ruolo è cambiato, da persona sana e autonoma, per un po’, o forse per sempre, sarà o diverrà dipendente e bisognosa di attenzioni, già questo richiede un percorso di consapevolezza e di rielaborazione non indifferente e che spesso ha inizio già durante l’attesa dei soccorsi o il tragitto in ambulanza. Di seguito troveremo alcuni elementi essenziali e fondamentali concernenti gli aspetti giuridici di cui è necessario tener conto nell’esercizio del proprio compito, sia esso professionale o volontario. La configurazione giuridica del personale sanitario operativo si sviluppa attraverso due categorie distinte, la prima delle quali individua nei ruoli di medico ed infermiere le professioni classiche del servizio sanitario. A queste si aggiungono soggettività nuove di personale sanitario ausiliario, tra le quali prevalenti sono l'Operatore Socio Sanitario ed il Soccorritore, volontario e non, come risposta a sopraggiunte esigenze emergenti, che richiedono competenze particolari e diversamente specificate nella tutela della salute. L'insieme delle professionalità sopra declinate costituisce il reparto operativo del sistema sanitario nazionale; sono queste le individualità professionali che giocano un ruolo determinante nel rapporto diretto con gli utenti delle diverse prestazioni fornite dalla amministrazione pubblica nel settore della sanità. Gli interrogativi cui si cercherà di dare una risposta nel presente scritto riguardano sostanzialmente le responsabilità connesse all'esercizio di una professione (medica) o alla prestazione di un servizio (soccorso in emergenza) tenendo conto del fatto, di non poca importanza, che il destinatario delle azioni di ciascuno degli interessati è un altro qualcuno. La responsabilità Le responsabilità nelle quali può incorrere colui che effettua una prestazione di soccorso si sviluppano all'interno di differenti categorie giuridiche. Si riscontrano, infatti, più tipicamente legali, la responsabilità penale, che si realizza in dipendenza della violazione di norme del Codice penale e quindi, determinata dalla commissione di un reato; e la responsabilità civile, configurabile allorché si possa parlare di diritto al risarcimento di un danno provocato da parte di un individuo ad un altro; di diversa caratterizzazione la responsabilità disciplinare ed amministrativa che maturano nei confronti dell'Ente di appartenenza e per il quale si opera, rispettivamente nel caso di violazione di regole da questo poste e in caso di danneggiamento verso l'organizzazione medesima. In questa trattazione ci si soffermerà a riflettere sulle caratteristiche e le conseguenze della responsabilità di tipo penale, rinviando ad eventuali ulteriori sollecitazioni l'esame delle altre tipologie. Merita di essere preliminarmente chiarito come, nello svolgimento del servizio di Soccorso in emergenza ciascun soccorritore agisce, innanzitutto, in qualità di incaricato di pubblico servizio.. Ciò significa che l'attività del soggetto si articola in una serie di interventi che realizzano una finalità collettiva, quella della tutela del bene salute, l'incaricato di un pubblico servizio, pertanto, opera per il bene di tutti. Da questa prima qualificazione dell'operatore sanitario discendono, inevitabilmente conseguenze, in termini di responsabilità e di limitazioni, connesse specificamente all'esercizio di un servizio di pubblico interesse. Queste si concretizzano, soprattutto, in doveri e limitazioni, quali ad esempio l'obbligo del segreto professionale, il dovere di denuncia, il limite della privacy per quanto riguarda la divulgazione di dati relativi al soggetto verso il quale è stato prestato soccorso. Si tratta di doveri ed obblighi la cui violazione non resta priva di conseguenze giuridiche, in taluni casi anche di incidenza notevole. Per un soccorritore si può parlare di responsabilità penale nel momento in cui questi pone in essere un comportamento umano illecito, contrario cioè a specifiche previsioni di natura penale, tale per cui si verifica un danno alla persona soccorsa come specifica conseguenza della condotta del soccorritore. Poiché la caratteristica fondamentale di tale tipologia di responsabilità è la personalità, ne deriva che è escluso che un soggetto possa essere considerato penalmente responsabile per un fatto commesso da altri (art. 27 Costituzione) e, in aggiunta, nessuno può essere punito per un evento che non sia conseguenza di una sua azione od omissione (art. 40 Cod. Pen.). Il reato, in buona sostanza, si compone di due elementi costitutivi fondamentali. In ogni reato si rinvengono un elemento oggettivo, un fatto materiale, quale il comportamento esteriore dell'individuo, una sua azione od omissione che produca un effetto rilevabile da parte della società. Questo è ciò che, normalmente, spinge lo Stato a proibire determinati comportamenti ovvero ad imporne altri. Ma a comporre un reato è presente, sempre, anche un elemento soggettivo, di natura psichica, che si realizza in un atteggiamento della volontà in grado di originare quel dato comportamento esteriore. Si tratta di elementi, soggettivo ed oggettivo, che necessariamente devono coesistere perché il reato si configuri realmente; la norma penale, infatti, non può considerarsi violata se ciò che accade all'esterno dell'individuo non è la proiezione del suo volere, la partecipazione della sua volontà. Ai sensi dell'art. 42 del cod. pen. “Nessuno può essere punito per un'azione od omissione [...] se non l'ha commessa con coscienza e volontà”; a questo fine coscienza e volontà comprendono, non solo quegli atti attribuibili ad uno specifico volere, ma anche quegli atti che la volontà, pur potendolo, non è stata in grado di dominare. Il diritto penale, infatti, ordina all'individuo di compiere tutto quanto è in suo potere perché un determinato comportamento vietato non venga posto in essere, impiegando a questo scopo anche le proprie energie psichiche e, dall'altro, il diritto penale attribuisce alla condotta di un soggetto anche ciò che non ha fatto e che avrebbe potuto fare. Ne restano, ovviamente escluse tutte quelle situazioni incoscienti che non possono in alcun modo essere evitate (es. delirio di un malato sotto l'effetto di febbre). Le manifestazioni più evidenti dell'elemento soggettivo del reato consistono nel dolo, e nella colpa. Nel primo caso, il dolo, un soggetto agisce nel commettere un fatto conosciuto come reato impiegando le proprie energie al fine preciso di realizzarlo; diversamente, la colpa si configura come un vizio della volontà in cui l'evento reato, anche se previsto dal soggetto non è da questi voluto ma si realizza a causa di imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di regole in generale. Si ritiene verosimile che il soccorritore non approcci il proprio pubblico servizio con l'atteggiamento di chi opera con l'intenzione di realizzare volutamente eventi dannosi; l'analisi della responsabilità penale tenderà pertanto a proporre la trattazione della sola responsabilità per colpa. Nella declinazione degli elementi della colpa, in particolare, per imprudenza s'intende l'insufficiente ponderazione di ciò che si compie e, generalmente, sottintende una scarsa considerazione per l'altrui interesse; la negligenza, diversamente, esprime la mancanza di attenzione e sollecitudine dell'affrontare situazioni comunque abituali; da ultimo, l'imperizia costituisce una insufficiente preparazione che il soggetto non ha preso in considerazione, pur avendo dovuto in relazione alle conoscenze minime richieste per lo svolgimento di una data attività. In buona sostanza, l'individuo aveva il dovere di svolgere la propria attività con cautela ed attenzione ma si è comportato con leggerezza, ciò costituisce la ragione che giustifica la punibilità del reato colposo. I reati Come in precedenza sottolineato verranno presi in considerazione quei reati che il si possono realizzare solo come fatti non voluti, e quindi colposi, e altresì, quali conseguenze di un comportamento attivo od omissivo. Gli illeciti specifici che possono verificarsi in relazione all'esercizio della attività di soccorso sono sostanzialmente: lesioni personali colpose, omicidio colposo ed esercizio abusivo di professione, omissione di soccorso. Il reato di lesioni personali colpose, disciplinato dall'art. 590 del Codice penale si realizza allorché una persona provoca ad altri per colpa una lesione personale. Una lesione costituisce un'alterazione negativa della integrità fisica che realizza una malattia, e cioè un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, tanto come malattia del corpo che della mente. Chiunque realizzi un illecito di questo tipo è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309; le pene sono aumentate in ipotesi di lesione grave e gravissima. Il reato di omicidio colposo riguarda chiunque provochi per colpa la morte di un uomo (art 589 cod. pen.) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Tale delitto si realizza allorquando l'evento morte, pur non voluto, e per quanto prevedibile si verifica per colpa del soccorritore che realizza un comportamento antigiuridico senza la precisa volontà di uccidere qualcuno. La condotta posta in essere dal soccorritore in questo caso è di solito un'azione lecita, non priva di rischi, che proprio per l'esistenza di tali rischi richiedeva una particolare attenzione che non è stata impiegata determinando, anche se non volontariamente, il decesso della persona soccorsa. In particolare il soccorritore può aver realizzato azioni od omissioni attraverso la violazione di comuni canoni di comportamento che ne caratterizzano la professione mettendo in pericolo la vita di un altro individuo. Un esempio specifico di azione penalmente responsabile può esistere nelle ipotesi in cui una persona, che sarebbe comunque morta, decede a causa della condotta del soccorritore che ne accelerato il decesso. Sotto il profilo dell'omissione può essere utile considerare la possibilità che un soccorso effettuato in ritardo, e quindi non effettuato in tempo utile, determini la morte della persona tardivamente soccorsa, che si sarebbe potuta evitare se il soccorritore avesse agito secondo le normali regole di diligenza. La sanzione del caso prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni. L'abusivo esercizio di professione, nel caso di specie medica, si configura qualora il soccorritore compie atti, manovre o interventi che non sono ricomprese nelle mansioni che gli spettano. La norma in questione, art. 348 cod. pen. si preoccupa di disciplinare le ipotesi in cui un individuo si adoperi in attività per le quali non dispone di adeguata a qualificata preparazione e che, proprio per mancanza di conoscenze specifiche, possono recare danno a terzi. La pena prevista: reclusione fino a sei mesi o multa da € 103 ad € 516. Un inquadramento particolare, nell'analisi dei possibili illeciti nel soccorso riguarda la fattispecie della Omissione di soccorso. Lo scopo della previsione di tale illecito è quella di prevenire il verificarsi di conseguenze ulteriormente dannose nei confronti di soggetti che già versino in condizioni critiche e di pericolo, imponendo alla collettività un generale obbligo di assistenza, al fine ultimo di tutela del supremo interesse alla vita e dell'incolumità fisica degli individui. Nello specifico, l'art. 593 del codice penale prevede che “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita', e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 315. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorita'. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata”. In buona sostanza, chi commette reato di omissione di soccorso pone in essere una condotta omissiva tale da recare un grave danno poiché non realizza quella attività di assistenza necessaria a portare aiuto e soccorso in forma utile ed adeguata nei confronti di chi si trova in condizione di averne bisogno. Merita di essere evidenziato come il comportamento richiesto dalla norma non sia necessariamente quello dell''intervento ovvero della assistenza diretti, quanto piuttosto quello dell'avviso alle Autorità, tale da mettere il soggetto in condizione di essere salvato. Tale reato infine, esiste dal momento in cui si realizza l'omissione e, tra le figure criminose evidenziate è l'unica perseguibile a titolo di dolo, dal momento che si realizza come risultato di una coscienza e volontà del fatto di non intervenire. |